IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette; Visto in particolare l'articolo 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale e' stabilito che "Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c), comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili"; Visti altresi' gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi all'istituzione ed alla gestione degli enti parco; Vista la delibera CIPE in data 5 agosto 1988; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1988 di istituzione della commissione paritetica, per la individuazione della perimetrazione provvisoria e delle misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 aprile 1990 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; Vista la nota del 24 marzo 1993, prot. n. 715.01/P/93 con la quale e' stato richiesto alla regione Veneto il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sullo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco e sulla proposta di perimetrazione definitiva del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; Vista la delibera n. 129/RAI del 27 aprile 1993 della giunta della regione Veneto con cui esprime parere favorevole sullo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco e parere favorevole sulla proposta di perimetrazione definitiva del parco, richiedendo che la stessa venga modificata includendo nel parco: "due eccezionali complessi di interesse storico-monumentale (la Certosa di Vedana ed il complesso di architettura industriale costruito a servizio dell'antica miniera di Valle Imperina), due porzioni di terreno che vengono incluse nel Parco in prossimita' della strada statale che da Pedavena porta a Croce d'Aune, un'ulteriore porzione Valle dei Nas di rilevante interesse naturalistico"; Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dalla regione Veneto in merito alla perimetrazione definitiva del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 luglio 1993; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito l'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 2. L'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha personalita' di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed ha sede nell'ambito del comune di Feltre (Belluno). 3. All'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 4. L'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge. 5. Il territorio del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Veneto e la sede dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000. 6. E' fatta salva la zonizzazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 aprile 1990 fino all'approvazione del piano del Parco. Sono parimenti fatte salve, fino all'approvazione del Regolamento del Parco, le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione, ad integrazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991. 7. I nuovi territori inseriti nella perimetrazione definitiva di cui al presente decreto sono sottoposti, ove applicabile, al regime previsto per la "zona di protezione agro-selvi-pastorale" dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 aprile 1990. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.