IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente  disposizioni  per
la formazione del bilancio dello Stato;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in
materia di aree protette;
  Visto in particolare l'articolo 35, comma 3, della legge 6 dicembre
1991,  n. 394, sopra citata, con il quale e' stabilito che "Ai parchi
nazionali previsti dalla lettera c),  comma  1,  dell'art.  18  della
legge  11  marzo  1988,  n.  67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto
1989, n. 305, si applicano  le  disposizioni  della  presente  legge,
utilizzando  gli  atti  posti  in essere prima dell'entrata in vigore
della legge stessa in quanto compatibili";
  Visti altresi' gli articoli 8 e 9 della  citata  legge  6  dicembre
1991,  n.  394,  relativi all'istituzione ed alla gestione degli enti
parco;
  Vista la delibera CIPE in data 5 agosto 1988;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente  in  data  21  dicembre
1988   di   istituzione   della   commissione   paritetica,   per  la
individuazione  della  perimetrazione  provvisoria  e  delle   misure
provvisorie  di  salvaguardia  del  parco  nazionale  delle  Dolomiti
Bellunesi;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 aprile  1990
di  perimetrazione  provvisoria  e misure provvisorie di salvaguardia
del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
  Vista la nota del 24 marzo 1993, prot. n. 715.01/P/93 con la  quale
e'  stato  richiesto  alla regione Veneto il parere di cui all'art. 8
della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  sullo  schema  di  decreto
istitutivo   dell'Ente  parco  e  sulla  proposta  di  perimetrazione
definitiva del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
  Vista la delibera n. 129/RAI del 27 aprile 1993 della giunta  della
regione  Veneto  con  cui  esprime  parere favorevole sullo schema di
decreto istitutivo dell'Ente parco e parere favorevole sulla proposta
di perimetrazione definitiva del parco,  richiedendo  che  la  stessa
venga  modificata includendo nel parco: "due eccezionali complessi di
interesse storico-monumentale (la Certosa di Vedana ed  il  complesso
di  architettura industriale costruito a servizio dell'antica miniera
di Valle Imperina), due porzioni di terreno che vengono  incluse  nel
Parco  in  prossimita'  della  strada statale che da Pedavena porta a
Croce d'Aune,  un'ulteriore  porzione  Valle  dei  Nas  di  rilevante
interesse naturalistico";
  Ritenuto  di  poter accogliere le richieste formulate dalla regione
Veneto in merito alla perimetrazione definitiva del  parco  nazionale
delle Dolomiti Bellunesi;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 2 luglio 1993;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito l'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
  2. L'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha  personalita'
di  diritto  pubblico,  e'  sottoposto  alla  vigilanza del Ministero
dell'ambiente ed ha sede nell'ambito del comune di Feltre (Belluno).
  3.  All'Ente  parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi si applicano
le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
  4. L'Ente parco nazionale  delle  Dolomiti  Bellunesi  e'  inserito
nella tabella IV allegata alla predetta legge.
  5.  Il  territorio  del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e'
delimitato in via definitiva  dalla  perimetrazione  riportata  nella
cartografia  ufficiale  depositata  in  originale presso il Ministero
dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Veneto e la sede
dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi,  ed  allegata  al
presente   decreto,   del   quale   costituisce   parte   integrante,
limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000.
  6. E' fatta salva la zonizzazione prevista dall'art. 3 del  decreto
del   Ministro   dell'ambiente   in   data   20   aprile   1990  fino
all'approvazione del piano del Parco.  Sono  parimenti  fatte  salve,
fino  all'approvazione  del Regolamento del Parco, le relative misure
di salvaguardia previste dalla stessa disposizione,  ad  integrazione
dell'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991.
  7.  I  nuovi  territori inseriti nella perimetrazione definitiva di
cui al presente decreto sono sottoposti, ove applicabile,  al  regime
previsto per la "zona di protezione agro-selvi-pastorale" dell'art. 7
del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 aprile 1990.
  8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il
Ministro del tesoro, entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.